Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Si pubblicano all’Albo di questo Istituto e sul proprio sito Internet le Graduatorie di Istituto Provvisorie. Si rammenta che dal giorno della pubblicazione decorre il termine di gg. 10 per la presentazione di eventuali reclami al Dirigente Scolastico , ai sensi dell’art.10 D.M. 374/2017 e dell’art. 5 c. 9 del D.M. 131/2007 I FASCIA INFANZIA »
Esito della procedura per l’affidamento di incarichi triennali ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015 nell’Istituzione scolastica IC DI VIA VALLETTA FOGLIANO – PVIC830001 – Vigevano (PV) ESITO avviso chiamata diretta docenti – 17-18
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