Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Decreto Pubblicazione Graduatorie Istituto 08.09.2023 SCUOLA DELL’INFANZIA AAAA- SCUOLA INFANZIA – II FASCIA GRADUATORIA ISTITUTOAAAA- SCUOLA INFANZIA – III FASCIA GRADUATORIA ISTITUTOADAA – SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA II FASCIA GRADUATORIA ISTITUTOADAA – SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA III FASCIA GRADUATORIA ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA EEEE- SCUOLA PRIMARIA II FASCIA GRADUATORIA_ISTITUTOEEEE- SCUOLA PRIMARIA III FASCIA GRADUATORIA_ISTITUTOADEE- SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA II »
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