Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Vengono pubblicate, come da indicazioni dell’USR Lombardia riportate con nota n. 2932 del 05.08.2024 del UST di Pavia, in conformità al D.M. 89 del 21/05/2024, le graduatorie definitive di cui all’oggetto. Graduatoria definitiva Assistenti Amministrativi Graduatoria definitiva Collaboratori Scolastici Graduatoria definitiva Operatori Scolastici
Vengono pubblicate, come da indicazioni dell’USR Lombardia riportate con nota n. 2932 del 05.08.2024 del UST di Pavia, in conformità al D.M. 89 del 21/05/2024, le graduatorie provvisorie di cui all’oggetto. Graduatoria provvisoria Assistenti Amministrativi Graduatoria provvisoria Collaboratori Scolastici Graduatoria provvisoria Operatori Scolastici
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